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5 per mille
Di Andrea Tognetti (del 11/06/2008 @ 15:26:09, in Comunicazioni, linkato 287 volte)


Clicca qui! Scarica il volantino!


IMPORTANTISSIMO


Riportiamo di seguito gli estremi per devolvere il 5 per mille alla nostra società sportiva, in fase di dichiarazione dei redditi, modello 730 o unico che sia.
Non si tratta di nessun costo aggiuntivo per il contribuente.

Si ringrazia sin d?ora chi avrà il buon cuore di farlo

A. S. D. TRE TORRI MONTEROSSO TERRICCIOLA
? 56030 TERRICCIOLA (PI)
P.iva
C.F.

Affiliata:
C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio,
Lega Nazionale Dilettanti ? COMITATO TOSCANA

e-mail:





26 ottobre 2007
AI Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.
1098 /CT/MC/sc
LORO SEDI



CIRCOLARE N°9





Oggetto: 5 per mille ? Associazioni sportive dilettantistiche

Si riporta di seguito il testo della Circolare n. 57/E del 25 ottobre 2007 dell?Agenzia delle Entrate concernente chiarimenti e disposizioni operative in merito ai commi 1234-1237 della L. 27/12/2006, n. 296: destinazione della quota del 5 per mille dell?IRPEF.

?Associazioni sportive dilettantistiche
Per quanto riguarda tali associazioni, disciplinate dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e dall?articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, si richiama quanto illustrato nella circolare n. 30/E del 22 maggio u.s., in ordine alla circostanza che l?iscrizione nel registro telematico tenuto dal CONI ? istituito a norma del DL 136 del 2004, come convertito nella legge 186 del 2004, ed in base alla delibera del medesimo Organismo n. 1288 dell?11 novembre 2004 ? assume rilevanza unicamente ai fini sportivi e non determina il riconoscimento della personalità giuridica.

In ragione di tanto e nella considerazione che l?art. 1, comma 1234, della legge 296 del 2006 fa riferimento alle associazioni riconosciute, si precisa che l?unica forma di riconoscimento della personalità giuridica è quella disciplinata dal DPR 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell?atto costitutivo).


Ne deriva, quale naturale conseguenza che qualsiasi altra forma di iscrizione in albi o registri tenuti da istituzioni pubbliche o private, che non costituiscono titolo per il riconoscimento della personalità giuridica, non dà diritto all?accesso al beneficio in parola?

Fin qui l?assunto dell?Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, come è stato sostenuto in passato da questa Lega, è da ritenere che il termine ?riconosciute? possa essere riferito a tutte le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dalla federazioni sportive.

Infatti, oltre alle evidenti finalità altamente sociali perseguite dallo sport dilettantistico, va tenuto in considerazione che è istituito presso il CONI l?elenco nel quale devono essere iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscrizione che costituisce ?conditio sine qua non? per ottenere il riconoscimento del CONI.

Detto riconoscimento, come ha, peraltro, precisato la stessa Agenzia delle entrate con la Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, costituisce, tra l?altro, condizione essenziale per la concessione alle associazioni sportive dilettantistiche delle agevolazioni fiscali recate dalla legge n. 398/1991 e dall?art. 90 della legge n. 289/2002.

Nella precedente Circolare n. 30/E dell?Agenzia delle entrate, venne, poi, precisato al punto 10, che l?Agenzia stessa, prima dell?adozione del provvedimento di diniego, deve comunicare tempestivamente all?ente istante i motivi ostativi dell?accoglimento della sua domanda: In tal modo l?interessato potrà produrre-entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione- eventuali osservazioni e documentazione.

Il successivo provvedimento definitivo può essere impugnato, ai sensi dell?art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, con ricorso alla Giustizia ordinaria.
Le motivazioni di un eventuale ricorso possono basarsi sulle argomentazioni che seguono che, benché rigettate dall?Agenzia delle Entrate, potrebbero trovare accoglimento presso i Giudici ordinari.

Premesso:
- che il diniego è basato sull?inosservanza del requisito del riconoscimento attributivo della personalità giuridica disciplinato dal DPR 7 dicembre 2000, n. 361;
- che, a tale riguardo,è stato ritenuto non equipollente al riconoscimento giuridico il riconoscimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano mediante iscrizione dell?associazione nel registro telematico di cui all?art. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito dalla legge n. 186/2004, trasmesso annualmente dal CONI all?Agenzia delle Entrate per i riscontri di competenza, nella considerazione che ??tale registrazione è richiesta ai soli fini sportivi, per il riconoscimento presso i terzi?;

Considerato:
- che, peraltro, pur non assumendo alcun rilievo ai fini dei requisiti richiesti per partecipare al riparto del 5 per mille dell?IRPEF, sono stati ritenuti dall?Agenzia delle Entrate equipollenti al riconoscimento giuridico:
a) l?anagrafe delle ONLUS, tenuta dalla medesima Agenzia delle Entrate ai sensi del d.lgs.4 dicembre 1997, n. 460, istituito ai soli fini fiscali;
b) i registri regionali di cui alla legge n. 266/1991, istituiti per le associazioni di volontariato, ai fini fiscali e per beneficiare di particolari convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
c) il registro nazionale previsto dalla legge n. 383/2000 in materia di associazioni di promozione sociale, istituito con finalità di valorizzazione dell?associazionismo;
- che il registro tenuto dal CONI, trasmesso ai sensi di legge, annualmente all?Agenzia delle Entrate, per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni sportive dilettantistiche, assolve alle stesse funzioni del registro regionale per le associazioni di volontariato, dell?anagrafe delle ONLUS tenuta dall?agenzia medesima e dal registro nazionale previsto per le associazioni di promozione sociale e che, in aggiunta ai fini fiscali, rende certificazione della effettiva attività sportiva svolta dalle ripetute associazioni sportive dilettantistiche;
- che appare del tutto ingiustificato, a parità di valenza sociale delle associazioni interessate, obbligare le sole associazioni sportive dilettantistiche all?ulteriore adempimento del riconoscimento della personalità giuridica, che, peraltro, nulla aggiunge alla meritevolezza di quelle associazioni ai fini della loro partecipazione al riparto del 5 per mille dell?IRPEF.

Tanto premesso e considerato si chiede che, in riforma dell?orientamento espresso dall?Agenzia delle Entrate, venga ritenuta l?iscrizione nel Registro telematico del CONI, istituito per legge, requisito sufficiente per l?ammissione al beneficio in argomento, così equiparando le associazioni sportive dilettantistiche a tutte le altre associazioni per le quali è stata ritenuta sufficiente l?iscrizione in elenchi previsti a fini meramente fiscali onde evitare una evidente ingiustificata discriminazione e dannose disparità.


* * *

E? proseguita, nel contempo, intensa l?attività della Lega Nazionale Dilettanti finalizzata al riconoscimento in parola e, grazie anche alla pressante opera di sensibilizzazione posta in essere da questa Lega nei confronti degli organismi politici competenti, nella seduta del 25 ottobre il Senato, in sede di approvazione del decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2008, ha approvato l?emendamento proposto dal Sen. Fernando Rossi che prevede che vengano ammesse ?al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge?.

La disposizione dovrà ora essere approvata definitivamente dalla Camera.

Il riconoscimento da parte del Legislatore della giustezza della tesi finora portata avanti dalla Lega Nazionale Dilettanti, servirà a rafforzare l?argomentazione che potrà essere portata al vaglio del giudice ordinario da coloro che intenderanno contestare l?operato dell?Agenzia delle Entrate, specie nella considerazione che la norma stessa potrebbe non essere ritenuta soltanto innovativa e, quindi, con valenza per l?anno 2008, ma potrebbe essere considerata interpretativa in quanto richiama l?art. 1 del comma 237 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l?articolo 1, commi 1234 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Questa Lega.,comunque, continuerà ad attivarsi per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei loro diritti.



IL SEGRETARIO GENERALE: Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE: Carlo Tavecchio
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# 1
ma se non sbaglio il termine per la presentazione del 730 era il 30/05...
se veniva annunciato prima qualcosa in più poteva essere raccattato...
Di  Rag. Fantocci  (inviato il 11/06/2008 @ 16:26:47)
# 2
Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Proroga delle scadenze a luglio per la presentazione del 730 e del 770. Mentre per Unico slitta a settembre. In particolare, viene ufficializzata la proroga al 10 luglio dei termini di presentazione dei modelli 730 e 770 (in scadenza il 3 giugno), nonché la proroga al 30 settembre dei termini di presentazione del modello Unico 2008 (in scadenza il 30 luglio). Il sottosegretario al ministero dell'Economia, Daniele Molgora, ha comunicato nel corso di un incontro con il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili Claudio Siciliotti la volontà del governo di stabilire una proroga degli adempimenti fiscali di prossima scadenza, "venendo così incontro ad alcune delle istanze che gli sono state rappresentate dalle stesse categorie professionali".

"Nel corso dell'incontro senz'altro proficuo quello che più conta - afferma Molgora - è che è emersa la comune determinazione d
Di  Rag. Filini  (inviato il 11/06/2008 @ 16:52:39)
# 3
di intervenire sulla normativa a regime per definire, insieme, un quadro di scadenze che sia coerente rispetto alle tempistiche che intercorrono tra il rilascio della modulistica e dei software e i termini di effettuazione degli adempimenti. Così sarà possibile abbandonare, una volta per tutte, la politica delle proroghe che, sono certo, non piacciono nemmeno a professionisti e contribuenti"'.


Per maggiori informazioni visita Adnkronos

Di  segue Rag. Filini  (inviato il 11/06/2008 @ 16:53:57)
# 4
Tutto giusto, ma quello che volevo dire è:
quanti simpatizzanti del Tre Torri al 11/06 devono ancora presentare il 730?
tipo, io da ignorante non sapevo che si poteva dare al Tre Torri e ho detto al mio commercialista di darlo alla misericordia...
Credo solo che molti ad oggi hanno gia presentato il 730...
sarà per il prossimo anno!
Di  Rag. Fantocci  (inviato il 11/06/2008 @ 17:26:19)
# 5
Rag. Fantocci,
non posso che darti ragione, e la colpa e' solo mia perchè ho aspettato troppo ad avere la documentazione attestante la possibilita' di devolvere il 5 per mille alla mia societa' sportiva.
Concordo con te, chi puo' e vuole e' sempre in tempo, per gli altri sara' per il prossimo anno.
Di  andrea tognetti  (inviato il 12/06/2008 @ 00:02:29)
# 6
Vorrei ricordare comunque ,che il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata prororogata al 20 di luglio ,per cui il ci sarebbe ancora il tempo per tale "donazione"
Zeppelin
Di   (inviato il 12/06/2008 @ 10:56:40)
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